Le novità previdenziali contenute nell'ultima legge di stabilità e considerate nel motore di calcolo Epheso, a disposizione di tutti i nostri clienti

A cinque anni di distanza dal varo della Riforma pensionistica approvata dall’allora Governo Monti, la legge di bilancio 2017 introduce una serie di importanti novità in materia previdenziale. Il pacchetto di riforma contenuto nella legge n. 232/2016 mira essenzialmente a ridurre l’estrema rigidità introdotta dalla Riforma Fornero, creando soluzioni di flessibilità in uscita e misure di sostegno al reddito da pensione. Tra le novità, le più rilevanti sono senz’altro quelle che riguardano l’introduzione dell’anticipo pensionistico (APE) nelle sue diverse forme, di cui si è in attesa dei relativi decreti attuativi, e l’ampliamento della platea di destinatari del cumulo gratuito disciplinato dalla L. 228/2012. Elenchiamo di seguito sommariamente le novità contenute nel pacchetto di Riforma e quelle riguardanti i liberi professionisti:

LE NOVITA` INTRODOTTE DALLA L.232/2016

  • Partite Iva Gestione Separata Inps
    L’aliquota contributiva per le partite Iva iscritte in via esclusiva alla gestione separata dell’Inps a partire dal 1° gennaio 2017 passerà dal 27% al 25%. Vengono così meno la previsioni normative secondo cui l’aliquota sarebbe dovuta passare al 29% nel 2017 e poi raggiungere il 33% a partire dal 2018, eguagliando quella dei dipendenti privati.
  • Abolizione penalizzazione pensione anticipata
    Il comma 194 cancella definitivamente a partire dal 1° gennaio 2018 la penalizzazione applicata sulle pensioni concesse prima del compimento dei 62 anni di età. La Riforma Fornero del 2011 aveva previsto, al fine di scoraggiare l’accesso anticipato al pensionamento, un sistema di disincentivi che prevedevano l’abbattimento della rendita dell’1-2%, sulla quota retributiva della pensione, in ragione degli anni di anticipo rispetto ai 62. Tale sistema però nel corso degli anni ha subito numerosi interventi legislativi. Dapprima la legge di stabilità 2015 ha abolito la penalizzazione per le pensioni erogate nel triennio 2015-2017; successivamente quella del 2016 ha cancellato la riduzione dell’assegno per chi era andato in pensione anticipata con meno di 62 anni nel triennio 2012-2014. La cancellazione ha avuto effetto per i ratei di pensione incassati a partire dal 2016 e non retroattivamente. Dal 1° gennaio 2017quindi la penalizzazione non troverà applicazione più per nessuno.
  • Cumulo gratuito
    Con la Legge di Bilancio viene modificato l’istituto del cumulo previsto dalla L. 228/2012. Di fatto, era possibile cumulare più spezzoni contributivi, ai fini di un assegno unico per il conseguimento della pensione di vecchiaia, di inabilità e ai superstiti purché i richiedenti non fossero già titolari di trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate e non avessero maturato i requisiti per il diritto autonomo al predetto trattamento. A partire dal 1° gennaio 2017 è possibile cumulare due o più spezzoni contributivi, purché non coincidenti, anche maturati presso le Casse di previdenza dei liberi professionisti, precedentemente escluse, ai fini dell’ottenimento oltre che della pensione di vecchiaia anche di quella anticipata con i requisiti previsti dalla Riforma Fornero, ossia 42 anni e 10 mesi (per gli uomini) e 41 anni e 10 mesi (per le donne). La misura della pensione è calcolata in pro quota dalle singole gestioni interessate in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni e/o reddito di riferimento. Il cumulo non prevede alcun onere a carico del soggetto ed è conseguibile a domanda del lavoratore da presentare alla gestione a cui da ultimo risulta iscritto. Si può chiedere il cumulo anche nel caso si stia già pagando la ricongiunzione e si può chiedere la restituzione di quanto già versato. Questo è possibile solo qualora non sia stato pagato integralmente l’importo e non sia stata liquidata una pensione considerando i periodi oggetto di ricongiunzione. Possono accedere alla pensione in regime di cumulo anche coloro che, prima dal 1° gennaio 2017, abbiano presentato domanda di totalizzazione a condizione che rinuncino alla domanda stessa e che il relativo procedimento non sia ancora escluso.
  • “No tax area” pensionati
    L’art. 1 c. 210 della legge di bilancio ha modificato l’articolo 13 del Tuir, sostituendo i commi 3 e 4 con un nuovo comma 3, secondo cui, indistintamente dall’età anagrafica, a tutti i pensionati spetta una detrazione (da rapportare al periodo di pensione nell’anno e non cumulabile con le detrazioni spettanti per i redditi da lavoro dipendente e per i redditi a questo assimilati) pari a 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8 mila euro.
  • Opzione Donna
    Le donne che entro il 31 dicembre 2015 hanno compiuto almeno 57 anni (58 anni lavoratrici autonome) e 35 anni di contributi possono continuare ad avvalersi del regime sperimentale “opzione donna” anche se la decorrenza della pensione è successiva a tale data. Nello specifico l’ultima legge di bilancio estende alle lavoratrici che maturato i requisiti previsti senza l’adeguamento per l’incremento alla speranza d vita di 3 mesi entro il 31 dicembre 2015. Rimane in vigore l’applicazione delle finestre mobili di 12 mesi per le dipendenti e 18 per le autonome e il ricalcolo contributivo dell’assegno.
  • Riforma INPGI
    Modifica dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia: l’età anagrafica sia per gli uomini che per le donne è stata incrementata fino ad arrivare nel 2019 a 66 anni e 7 mesi; modifica dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità: almeno 62 anni di età anagrafica e un’anzianità contributiva INPGI pari a 40 a partire dal 2019. Dal 2019 i requisiti di età e di contribuzione saranno adeguati alla variazione dell’aspettativa di vita. Per le contribuzioni riferite ai periodi successivi al 01/01/2017, la pensione sarà calcolata con il sistema di calcolo contributivo di cui alla legge 335/1995. Inoltre, è stato introdotto un contributo di solidarietà da applicare, in via temporanea e per la durata di 3 anni, a tutti i trattamenti di pensione erogati dall'INPGI con importo pari o superiore ai 38mila euro lordi annui, con percentuali crescenti in base alle diverse fasce reddituali.

Epheso I.A. - giugno 2017